Mutuo non valido in assenza del Taeg

In previsione di chiedere un mutuo al proprio gruppo di credito è fondamentale fare attenzione al Taeg. Ma non solo al suo valore.

Una sentenza del Tribunale di Napoli ha comunicato che il contratto di mutuo erogato dall’istituto di credito è nullo se non indica, nel proprio frontespizio(documento di sintesi), il Taeg (Isc, Indicatore sintetico di costo). Un fatto non di poco conto. In tal caso, infatti, il cliente non è più tenuto a restituire le somme del finanziamento che gli sono state prestate.

Il giudice del Tribunale di Napoli ha precisato che se il contratto non presenta la firma della banca, ma solo quella del mutuatario è ugualmente valido. L’assenza della firma della banca non contrasta con l’obbligo previsto dalla legge di forma scritta del contratto. Si ritiene sufficiente la sottoscrizione del cliente e irrilevante la mancanza di quella della banca, in quanto soggetto predisponente il testo contrattuale.

Se però il frontespizio del contratto di mutuo non presenta l’indicazione percentuale del Taeg, come imposto dal Testo Unico Bancario, si va incontro a nullità. E non importa che siano presenti il tasso nominale, le spese di istruttoria e le altre indicazioni economiche. Serve l’Indicatore sintetico di costo. Il giudice ha infatti sottolineato che i singoli elementi non sono sufficienti, dal momento che il Taeg non può essere calcolato semplicemente sommando questi fattori.

 

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