Novità sul bonus: se già sfruttato in passato, esso puo' essere sfruttato nuovamente nel caso in cui i contribuenti scelgano di rivendere la prima abitazione acquistata entro dodici mesi dall'acquisto del nuovo immobile.
Tra le norme previste dal Governo Renzi per il 2016 in caso di un acquisto della prima casa occorre menzionare ancora una volta il bonus che l’esecutivo ha disciplinato qualche mese fa.
Se già sfruttato in passato, esso puo’ essere sfruttato nuovamente nel caso in cui i contribuenti scelgano di rivendere la prima abitazione acquistata entro dodici mesi dall’acquisto del nuovo immobile.
Qualora la prima casa venga comprata senza trarre vantaggio delle agevolazioni e si trovi nello stesso Comune del nuovo immobile, invece, sarà ancora obbligatoria la messa in vendita della stessa. Al fine utilizzare il bonus 2016 essa non dovrà essere più di proprietà del mutuatario che desidera sottoscrivere l’acquisto di un nuovo immobile.
Il 31 marzo, con una circolare diramata presso gli organi specifici, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema dell’acquisto di abitazioni riservate a coppie Under 35. In essa è contemplato il tema del bonus mobili. Bonus che è stato confermato per tutte le coppie che siano coniugate o conviventi da almeno trentasei mesi. A patto che:
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uno dei due componenti della coppia non deve avere superato i 35 anni di età, ovvero deve averli compiuti o compierli entro il 2016;
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l’abitazione principale, da arredare utilizzando l’agevolazione, deve essere stata acquistata da uno dei due o da entrambi, tra il 2015 e il 2016;
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gli immobili acquistati nel 2016 devono essere adibiti ad abitazione principale entro la presentazione della dichiarazione dei redditi inerente questo periodo di imposta.
Sono previti nel bonus mobili elementi di arredamento quali letti e materassi, armadi, librerie, tavoli, sedie, poltrone e lampadari. Non sono inclusi nell’agevolazione i grandi elettrodomestici, le porte e la pavimentazione, le tende e altri complementi d’arredo.