La detrazione fiscale IRPEF 2016 sugli interessi passivi su mutui prima casa viene riconosciuta nella misura del 19% nel caso in cui ricorrano alcune condizioni tassativamente statuite dalla Legge. Ecco quali.
Le detrazioni fiscali IRPEF 2016 sugli interessi passivi su mutuo per acquisto prima casa si configurano come un’importante agevolazione fiscale contemplata dal legislatore in favore dei contribuenti che stanno acquistando l’abitazione principale.
La detrazione fiscale IRPEF 2016 sugli interessi passivi su mutui prima casa viene riconosciuta nella misura del 19% nel caso in cui ricorrano alcune condizioni tassativamente statuite dalla Legge. Queste agevolazioni fiscali possono essere utilmente confrontate rispetto a quelle introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in caso di acquisto prima casa attraverso leasing abitativo.
Gli interessi pagati sui mutui relativi all’acquisto di prima casa danno diritto alla detrazione fiscale IRPEF nella misura del 19%, così come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera b del TUIR.
Le detrazioni fiscali sugli interessi passivi relativi ai mutui prima casa sono ammessi nella misura massima di 4.000 euro per anno.
In caso di mutuo cointestato tra i due coniugi (senza che uno sia a carico dell’altro) il limite va applicato su entrambi, per un importo massimo pari a 2.000 euro a coniuge.
Al fine di ottenere le detrazioni fiscali sugli interessi passivi per mutui prima casa è necessario che sussistano le seguenti condizioni:
-
il beneficiario della detrazione fiscale deve essere la stessa persona alla quale è intestato il mutuo (a questo proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare numero 7/E/2001 che le detrazioni fiscali IRPEF 2016 spettano anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare);
-
per i mutui contratti dal 1° gennaio 2001 è necessario che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro 12 mesi dalla data di acquisto e l’operazione di acquisto deve essere stata realizzata nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo;
-
per i mutui contratti dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2000 è necessario che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto e l’operazione di acquisto deve essere stata realizzata nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo;
-
per i mutui contratti nel periodo d’imposta 1993 è necessario che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro l’8 dicembre 1993 senza successive variazioni dell’abitazione principale per ragioni diverse da quelle lavorative.