Le informazioni offerte dall'Agenzia delle Entrate.
Coloro i quali trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro, hanno la possibilità di cumulare le detrazioni sul mutuo stipulato in occasione dell’acquisto dell’abitazione principale e quelle sulle spese d’affitto.
A comunicarlo è l’Agenzia delle Entrate:
Si faccia il caso di un contribuente che abbia in corso un mutuo ipotecario sull’abitazione principale e che per ragioni lavorative si trovi nella condizione di trasferirsi in un’altra città. Con ogni probabilità, a meno di non possedere altre abitazioni o di non avere amici o conoscenti pronti a ospitarlo, dovrà per forza arrangiarsi prendendo in affitto un altro appartamento.In tal caso il dubbio è sempre lo stesso: che succede col mutuo? Potrà il contribuente continuare a godere della detrazione sugli interessi passivi/oneri accessori del mutuo? E in caso potrà anche detrarre le spese d’affitto sostenute per il nuovo alloggio? A tutte queste domande la risposta, molto semplicemente, è sì. Oltretutto un sì molto netto che non implica specifiche condizioni, a meno che non si parli delle normali condizioni reddituali che devono pur essere rispettate nel caso degli sgravi sulle spese d’affitto.
Occorre ricordare infatti che coloro i quali hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro, o in uno di quelli limitrofi, nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, possono godere di uno sgravio Irpef pari a:
- 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
- oppure a 495,80 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro.
L’agevolazione, tuttavia, è applicata a patto che:
- il lavoratore abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo
- il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
La detrazione, successivamente, può essere fruita nei soli primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza.