I provvedimenti bancari in caso di morosità e le norme a tutela del consumatore.
Entrato in vigore pochi giorni or sono, ha già fatto discutere moltissimo. Parliamo del Decreto Mutui, il quale tra le varie normative legifera la possibilità da parte delle banche di riottenere dai mutuatari un immobile oggetto di finanziamento per il quale non sono state pagate diciotto rate consecutive.
Questa clausola si concretizza solo nei casi in cui il mutuatario accetta, in fase di stipula del contratto, di firmare la clausola di inadempimento (facoltativa) che autorizza la banca a vendere in caso di morosità.
In attesa di capire se le banche applicheranno correttamente il Decreto, occorre rammentare che la direttiva è stata pensata, almeno questa era l’intenzione del legislatore, non solo per creare norme omogenee per tutto il mercato europeo, ma anche per agevolare pratiche più trasparenti ed eque a tutela sia delle banche sia del consumatore. Quali?
In favore di quest’ultimo, ad esempio, il provvedimento prevede l’obbligo per la banche di fornire maggiori informazioni prima della firma del contratto, attraverso la consegna di un modulo standard a livello europeo con informazioni dettagliate. L’aspirante mutuatario, dal canto suo, avrà sette giorni di tempo per informarsi sulle altre soluzioni proposte dal mercato al fine di confrontare le varie offerte e ponderare quale sia la più conveniente.
A differenza di altri Paesi europei, i consumatori italiani potranno nel contempo continuare a estinguere il mutuo anticipatamente o a surrogare senza dover pagare delle penali, come previsto dal cosiddetto decreto Bersani già in vigore dal 2007. Così come viene confermato il divieto per le banche a vendere prodotti abbinati, come ad esempio le polizze assicurative legate ai mutui ma non obbligatorie che, in passato, sono state imposte al consumatore come condizione necessaria all’erogazione del finanziamento.