Mutui, si teme il ritorno delle penali di estinzione anticipata

di isayblog4 Commenta

Con la re-introduzione verrebbero eliminate tutte le conquiste raggiunte nell’ultimo decennio in tema di diritti dei consumatori e di trasparenza bancaria nel nostro Paese.

Durante il marzo le conquiste dei consumatori in termini di mutui potrebbero fare un passo indietro di 10 anni. La direttiva europea sui consumi (2014/17), recepita lo scorso 2 luglio, rischia infatti di introdurre nuovamente nella legislazione italiana le penali di estinzione anticipata.

Non solo, essa contempla anche la possibilità per le banche di connettere al mutuo l’apertura di conti correnti, conti di deposito, prodotti di investimento o piani pensionistici a garanzia del credito emesso. Verrebbero così eliminate tutte le conquiste raggiunte nell’ultimo decennio in tema di diritti dei consumatori e di trasparenza bancaria nel nostro Paese. Il parere degli esperti:

Prima del 2007 quando un mutuatario decideva di estinguere prima del tempo il proprio mutuo, versando alla banca l’intero ammontare del debito residuo, era tenuto a pagare all’istituto di credito una penale che si aggirava intorno all’1-1,50% della cifra saldata in caso di mutuo a tasso variabile e al 2-2,50% in caso di finanziamento a tasso fisso. Nel 2007 la legge Bersani sulle liberalizzazioni (n. 40 del 2 aprile) ha vietato alle banche l’applicazione di penali in caso di estinzione anticipata del mutuo. A partire dal 2007 i contratti dei prestiti per comprare casa non possono quindi contenere clausole che prevedano il pagamento di una qualsiasi cifra a titolo di indennizzo per la chiusura anticipata del finanziamento.

La direttiva europea sui consumatori all’articolo 66, pur riconoscendo l’importanza della possibilità per i consumatori di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di credito, recita:

E’ previsto che gli Stati membri possano stabilire le condizioni per esercitare tale diritto. In particolare, “tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Le condizioni fissate dagli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. Secondo la direttiva europea, le penali non dovrebbero superare la perdita economica sofferta dal creditore.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>